PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il potere di nomina dei dirigenti e dei direttori delle testate giornalistiche della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa è attribuito al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Sono attribuiti al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, i medesimi poteri di cui all'articolo 1 della presente legge anche nei confronti delle altre società concessionarie, anche private, delle frequenze radiotelevisive nel caso in cui l'editore sia candidato alle elezioni politiche e, ove eletto parlamentare, per tutto il periodo della sua permanenza in carica, nonché nel caso in cui l'editore sia titolare di una carica di Governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
      2. Nel caso in cui l'editore sia candidato alle elezioni politiche, le norme del comma 1 si applicano a partire dall'inizio della campagna elettorale, secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.